Art. 2
In vigore dal 13 set 1960
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezioni per:
esperto coltivatore (agricoltura dell'Alta Langa);
esperto coltivatore (agricoltura irrigua);
2) scuola professionale per la fruttiviticoltura, con sezioni per:
viticoltore;
frutticoltore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-20;1461#art-2