Art. 2
In vigore dal 10 set 1960
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per i servizi di cucina, con sezione per: addetto ai servizi alberghieri di cucina;
2) scuola professionale per i servizi di sala e bar, con sezione per:
addetto ai servizi alberghieri di sala e bar;
3) scuola professionale per i servizi di portineria, con sezione per:
addetto alla portineria di albergo;
4) scuola professionale per i servizi di segreteria e e di amministrazione, con sezione per:
addetto alla segreteria ed all'amministrazione d'albergo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-20;1460#art-2