Art. 9

In vigore dal 6 set 1960
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; tecnica professionale; organizzazione turistica; igiene; pratica commerciale, merceologia, enologia; lingue straniere; dattilografia; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-20;1458#art-9

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