Art. 1

In vigore dal 19 ago 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1959 è istituita in Perugia una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio. A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica commerciale statale di Perugia è soppressa. La Scuola secondaria di avviamento professionale commerciale, già aggregata alla predetta Scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale. Con la stessa decorrenza la Scuola tecnica commerciale statale di Foligno è trasformata in scuola professionale coordinata con l'Istituto professionale di Perugia. La scuola secondaria di avviamento professionale, già annessa alla predetta Scuola tecnica, continua a funzionare secondo l'attuale ordinamento. La direzione di essa rimane affidata al direttore incaricato della scuola professionale coordinata.
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