Art. 2
In vigore dal 15 lug 1960
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezione per:
esperto coltivatore;
2) scuola professionale per la zootecnia ed il caseificio, con sezioni per:
capostalla;
casaro;
3) scuola professionale per l'olivicoltura e l'oleificio, con sezione per:
olivicoltore-frantoiano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-20;1436#art-2