Art. 4
In vigore dal 15 lug 1960
Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.
I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-20;1435#art-4