Art. 23

In vigore dal 15 lug 1960
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addì 20 agosto 1959 GRONCHI MEDICI - SEGNI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1960 Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 169. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-20;1435#art-23

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Art. 23 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo