Art. 2

In vigore dal 26 giu 1960
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per la zootecnia ed il caseificio, con sezioni per: casaro; capostalla.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-20;1416#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo