Art. 1
In vigore dal 9 ott 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 848, emesso nell'adunanza dell'8 giugno 1959;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Montemaggiore al Metauro, in provincia di Pesaro e Urbino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 agosto 1959
GRONCHI
TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 139. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-01;759#art-1