Art. 1

In vigore dal 9 ott 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 848, emesso nell'adunanza dell'8 giugno 1959; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Montemaggiore al Metauro, in provincia di Pesaro e Urbino. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 agosto 1959 GRONCHI TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1959 Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 139. - VILLA
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Art. 1 Inclusione dell'abitato di Montemaggiore al Metauro, in provincia di Pesaro e Urbino, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo