Art. 2

In vigore dal 12 gen 1961
Alla maggiore spesa occorrente per l'istituzione ed il mantenimento degli Istituti d'arte di cui all'art. I, provvede lo Stato nella misura dei tre quarti. Gli Enti pubblici locali, con stanziamenti continuativi sui propri bilanci, contribuiscono per il rimanente quarto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 agosto 1959 GRONCHI MEDICI - TAMBRONI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 111. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-01;1469#art-2

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Art. 2 Istituzione e trasformazione di Istituti d'arte e di Scuole d'arte (Bologna ed altri). — Testo vigente | Portale Normativo