Art. 2
In vigore dal 12 gen 1961
Alla maggiore spesa occorrente per l'istituzione ed il mantenimento degli Istituti d'arte di cui all'art. I, provvede lo Stato nella misura dei tre quarti. Gli Enti pubblici locali, con stanziamenti continuativi sui propri bilanci, contribuiscono per il rimanente quarto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 agosto 1959
GRONCHI
MEDICI - TAMBRONI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 111. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-01;1469#art-2