Art. 2

In vigore dal 12 gen 1961
All'istituzione ed al mantenimento degli Istituti e delle Scuole d'arte, di cui all', provvede lo Stato nella misura dei tre quarti della spesa totale. Gli Enti pubblici locali, con stanziamenti continuativi sui propri bilanci, contribuiscono per il rimanente quarto. I Comuni hanno l'obbligo di fornire i locali e di provvedere alla loro manutenzione; nonché al servizio dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e della forza motrice per il funzionamento dei laboratori. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 agosto 1959 GRONCHI MEDICI - TAMBRONI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 110. - VILLA
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Art. 2 Istituzione di Istituti e Scuole d'arte (Bari ed altri). — Testo vigente | Portale Normativo