Art. 1
In vigore dal 5 set 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;
Visto il proprio decreto 16 agosto 1952, n. 1319, con cui è stato approvato il regolamento concernente le norme per lo svolgimento del corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore della Guardia di finanza e degli esami per l'avanzamento a scelta speciale degli ufficiali del Corpo;
Ritenuta la necessità di modificare la composizione delle Commissioni di cui agli articoli 4 e 8 del citato decreto n. 1319, in relazione all'aumento degli organici nel grado di generale di divisione di cui alla ripetuta legge n. 189;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Gli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1319, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 4. - La Commissione esaminatrice di cui all'art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche, è nominata con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:
a) dal comandante in seconda del Corpo, presidente;
b) da un generale di divisione, da un generale di brigata e da due colonnelli del Corpo, membri;
c) da un ufficiale superiore del Corpo, segretario senza voto.
Il presidente e i membri della Commissione seguono con assiduità lo svolgimento dei corsi valutativi per rendersi personalmente conto delle qualità culturali e delle attitudini dimostrate dai singoli candidati.
Art. 8. - Il giudizio sulle prove scritte ed orali è demandato ad una Commissione esaminatrice nominata con decreto del Ministro per le finanze e composta:
a) dal comandante generale della guardia di finanza, presidente;
b) dal comandante in seconda, da un generale di divisione, da un generale di brigata e da due colonnelli del Corpo, membri;
c) da, un ufficiale superiore del Corpo, segretario senza voto.
Il Ministro per le finanze ha facoltà di sostituire uno o più componenti della Commissione soltanto nel caso di giustificato impedimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 47. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-30;641#art-1