Art. 1

In vigore dal 5 set 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza; Visto il proprio decreto 16 agosto 1952, n. 1319, con cui è stato approvato il regolamento concernente le norme per lo svolgimento del corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore della Guardia di finanza e degli esami per l'avanzamento a scelta speciale degli ufficiali del Corpo; Ritenuta la necessità di modificare la composizione delle Commissioni di cui agli articoli 4 e 8 del citato decreto n. 1319, in relazione all'aumento degli organici nel grado di generale di divisione di cui alla ripetuta legge n. 189; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Gli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1319, sono sostituiti dai seguenti: Art. 4. - La Commissione esaminatrice di cui all'art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche, è nominata con decreto del Ministro per le finanze ed è composta: a) dal comandante in seconda del Corpo, presidente; b) da un generale di divisione, da un generale di brigata e da due colonnelli del Corpo, membri; c) da un ufficiale superiore del Corpo, segretario senza voto. Il presidente e i membri della Commissione seguono con assiduità lo svolgimento dei corsi valutativi per rendersi personalmente conto delle qualità culturali e delle attitudini dimostrate dai singoli candidati. Art. 8. - Il giudizio sulle prove scritte ed orali è demandato ad una Commissione esaminatrice nominata con decreto del Ministro per le finanze e composta: a) dal comandante generale della guardia di finanza, presidente; b) dal comandante in seconda, da un generale di divisione, da un generale di brigata e da due colonnelli del Corpo, membri; c) da, un ufficiale superiore del Corpo, segretario senza voto. Il Ministro per le finanze ha facoltà di sostituire uno o più componenti della Commissione soltanto nel caso di giustificato impedimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 luglio 1959 GRONCHI SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1959 Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 47. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-30;641#art-1

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Art. 1 Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1319, concernente il regolamento sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo