Art. 1
In vigore dal 6 ott 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Viste le deliberazioni n. 18, del 17 gennaio 1959, e n. 127, del 23 febbraio 1959, con le quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza ha stabilito di acquistare uno stabile, per l'ampliamento degli uffici camerali e della sala di contrattazione delle merci;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza è autorizzata ad acquistare, per l'ampliamento degli uffici camerali e della sala di contrattazione delle merci, l'immobile sito in Piacenza, via Cittadella, numeri 11/19, di proprietà, degli eredi Della Lucia, alle condizioni previste nelle deliberazioni n. 18, del 17 gennaio 1959, e n. 127, del 23 febbraio 1959.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 luglio 1959
GRONCHI
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 124. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-26;752#art-1