Art. 1

In vigore dal 3 ott 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Mati (Torino) in data 20 dicembre 1957, n. 64, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di "Mathi"; Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Torino in data 1 febbraio 1958, n. 5-4636, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al cambiamento di denominazione di che trattasi; Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: La denominazione del comune di Mati, in provincia di Torino, è mutata in quella di "Mathi". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 luglio 1959 GRONCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1959 Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 121. - VILLA
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Art. 1 Mutamento della denominazione del comune di Mati (Torino) in quella di "Mathi". — Testo vigente | Portale Normativo