Art. 1
In vigore dal 3 ott 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Mati (Torino) in data 20 dicembre 1957, n. 64, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di "Mathi";
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Torino in data 1 febbraio 1958, n. 5-4636, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al cambiamento di denominazione di che trattasi;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
La denominazione del comune di Mati, in provincia di Torino, è mutata in quella di "Mathi".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 luglio 1959
GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 121. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-21;742#art-1