Art. 2

In vigore dal 2 set 1960
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio di mansioni di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: congegnatore meccanico; meccanico riparatore di automezzi; meccanico stampista per materie plastiche; disegnatore meccanico; 2) scuola professionale per l'industria elettrica;, con sezioni per: elettromeccanico; radioapparecchiatore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-21;1457#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Palermo. — Testo vigente | Portale Normativo