Art. 2
In vigore dal 2 set 1960
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio di mansioni di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
congegnatore meccanico;
meccanico riparatore di automezzi;
meccanico stampista per materie plastiche;
disegnatore meccanico;
2) scuola professionale per l'industria elettrica;, con sezioni per:
elettromeccanico;
radioapparecchiatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-21;1457#art-2