Art. 2
In vigore dal 27 ago 1960
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
meccanico artigiano (n. 3 sezioni);
2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettricista installatore in b. t.;
3) scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per:
falegname;
4) scuola professionale per l'industria del sughero, con sezione per:
operaio sugheriero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-21;1456#art-2