Art. 13

In vigore dal 19 ago 1960
Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali. Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-21;1448#art-13

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Art. 13 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Milano. — Testo vigente | Portale Normativo