Art. 2
In vigore dal 19 ago 1960
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per la meccanica agraria, con sezione per:
meccanico agrario;
2) scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per:
falegname.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-21;1446#art-2