Art. 2

In vigore dal 19 ago 1960
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per la meccanica agraria, con sezione per: meccanico agrario; 2) scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per: falegname.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-21;1446#art-2

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