Art. 2

In vigore dal 15 lug 1960
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio di mansioni di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria, e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per: aggiustatore meccanico: 2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per: elettricista installatore in bassa tensione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-21;1430#art-2

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