Art. 9

In vigore dal 7 lug 1960
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; fisica; tecnica professionale; economia aziendale; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-21;1422#art-9

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