Art. 2

In vigore dal 26 giu 1960
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: aggiustatore meccanico (n. 2 sezioni); operatore alle macchine utensili; 2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per: elettricista installatore in bassa tensione; 3) scuola professionale per l'industria del legno, con sezioni per: falegname; modellista di fonderia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-21;1411#art-2

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Art. 2 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Terni. — Testo vigente | Portale Normativo