Art. 23
In vigore dal 19 giu 1960
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f), del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - MEDICI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 91. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-21;1403#art-23