Art. 2
In vigore dal 19 giu 1960
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio di mansioni di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
congegnatore meccanico;
2) scuola professionale per l'industria elettrica con sezione per:
elettricista installatore in b. t.;
3) scuola professionale per l'industria grafica, con sezioni per: tipo-compositore;
tipo-impressore;
legatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-21;1402#art-2