Art. 2

In vigore dal 19 giu 1960
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio di mansioni di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'industria meccanici, con sezioni per: meccanico riparatore di automezzi; aggiustatore meccanico; 2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per: elettricista installatore in b. t.; radioapparecchiatore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-21;1401#art-2

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Art. 2 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Brindisi. — Testo vigente | Portale Normativo