Art. 2
In vigore dal 19 giu 1960
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio di mansioni di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'industria meccanici, con sezioni per:
meccanico riparatore di automezzi;
aggiustatore meccanico;
2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
elettricista installatore in b. t.;
radioapparecchiatore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-21;1401#art-2