Art. 2
In vigore dal 19 giu 1960
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio di mansioni di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
meccanico stampista per materie plastiche;
meccanico riparatore di automezzi;
2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettricista installatore in b. t.;
3) scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per:
falegname;
4) scuola professionale per l'industria edile, con sezione per:
installatore di impianti acqua, gas, riscaldamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-21;1400#art-2