Art. 1
In vigore dal 27 dic 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
I comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza, sono così determinati: n. 7 zone, n. 17 legioni, n. 6 nuclei regionali di polizia tributaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 luglio 1959
GRONCHI
TAVIANI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 102. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-21;1040#art-1