Art. 1

In vigore dal 27 dic 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. I comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza, sono così determinati: n. 7 zone, n. 17 legioni, n. 6 nuclei regionali di polizia tributaria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 luglio 1959 GRONCHI TAVIANI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1959 Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 102. - VILLA
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Art. 1 Ripartizione dei comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189. — Testo vigente | Portale Normativo