Art. 1
In vigore dal 12 nov 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1952, n. 1381;
Veduta la legge 3 dicembre 1957, n. 1210;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Napoli in data 9 febbraio 1959, concernente il tramutamento della destinazione originaria del posto istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1952, n. 1381, destinato all'insegnamento di tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione in quello di diritto della navigazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 luglio 1959
GRONCHI
MEDICI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 97. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-07;882#art-1