Art. 1
In vigore dal 27 ago 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89:
Visto il decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;
Ritenuta la necessità di elevare da 1 a 2 il numero dei posti di notaio nel comune di Locri; di istituire un posto di notaio nel comune di Praia a Mare, dei distretti notarili riuniti di Cosenza e Rossano; e di sopprimere le sedi notarili nei comuni di Pizzoni e Ricadi, del distretto notarile di Vibo Valentia; Polia, del distretto notarile di Nicastro; Aleta, dei distretti notarili riuniti di Cosenza e Rossano; Platà, Sant'Ilario dello Ionio, Samo di Calabria, Stignano e Gerace, del distretto notarile di Locri;
Visti i pareri dei Consigli notarili e della Corte d'appello di Catanzaro;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel modo seguente:
a) è annientato a 2 il numero dei posti di notaio nel comune di Locri;
b) è istituito un posto di notaio nel comune di Praia a Mare, dei distretti notarili riuniti di Cosenza e Rossano;
c) sono soppresse le sedi notarili nei comuni di Pizzoni e Ricadi, del distretto notarile di Vibo Valentia;
Polia, del distretto notarile di Nicastro; Aleta, dei distretti notarili riuniti di Cosenza e Rossano; Platà, Sant'Ilario dello Ionio, Samo di Calabria, Stignano e Cerace, del distretto notarile di Locri.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 luglio 1959
GRONCHI
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 22. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-07;602#art-1