Art. 1

In vigore dal 9 set 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Teglio in data 24 agosto 1958, n. 79, e del Consiglio comunale di Aprica in data 27 settembre 1958, n. 29, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra i Comuni stessi; Visto che le condizioni della rettifica medesima sono state fissate d'accordo dalle predette Amministrazioni comunali; Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Sondrio in data 20 dicembre 1958, n. 35/5, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola; Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 maggio 1959, n. 738; Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . Il confine fra i comuni di Teglio e di Aprica, in provincia di Sondrio, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.
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