Art. 1

In vigore dal 26 set 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regi decreti 24 luglio e 5 settembre 1942 rispettivamente numeri 923 e 1391 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 123, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 34. - Agli insegnamenti comuni alle due Sezioni della scuola di ingegneria aeronautica è aggiunto quello di "Gasdinamica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1959 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti addì 8 settembre 1959 Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 94. - VILLA
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Art. 1 Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo