Art. 2
In vigore dal 18 ago 1959
I locali concernenti l'ampliamento, ritenuti idonei dal Ministero delle finanze, sono quelli indicati nella istanza della Società e nelle planimetrie allegate al limiti del deposito.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 maggio 1959
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - TAVIANI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 130. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-05-26;554#art-2