Art. 1
In vigore dal 5 lug 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085, sul regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, quale risulta modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279, 24 ottobre 1955, n. 1006 e 13 maggio 1957, n. 439, che determina i prezzi speciali del sale per le industrie elencate nell'art. 20 della legge n. 907 sopracitata;
Ritenuta la necessità e la convenienza di fissare il prezzo di vendita del sale pastorizio comune per prelevamenti effettuati direttamente presso gli stabilimenti di produzione;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico.
All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, quale risulta modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279, 24 ottobre 1955, n. 1006 e 13 maggio 1957, n. 439, è aggiunto il seguente quinto comma:
"Il prezzo speciale di vendita del sale per la pastorizia, tipo comune, è stabilito in lire 900 per quintale quando è reso, alla rinfusa franco aie presso gli stabilimenti di produzione, per quantitativi non inferiori a 5000 quintali per ogni acquisto. Il prezzo di lire 900 al quintale spetta per intero all'Amministrazione dei monopoli per spese di produzione e di vendita".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 maggio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 37. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-05-18;383#art-1