Art. 1
In vigore dal 21 lug 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;
Visto il decreto Ministeriale n. 1687 dell'8 ottobre 1958, concernente la definitiva sospensione del servizio ferroviario sul tronco di linea Grisignano di Zocco-Treviso;
Ritenuta l'opportunità di procedere alla soppressione del tronco di linea in questione;
Udito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
È soppresso il tronco ferroviario a scartamento ordinario Grisignano di Zocco-Treviso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 1959
GRONCHI
SEGNI - ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 76. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-05-12;443#art-1