Art. 1
In vigore dal 11 lug 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1357;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 337/33 del 17 novembre 1958, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona ha stabilito di acquistare un appezzamento di terreno per la costruzione del Centro provinciale tori per la fecondazione artificiale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona è autorizzata ad acquistare dalla signora Baebler Sofia fu Giangiacomo ved. Baldoni un appezzamento di terreno della superficie di Ha 2.08.80, sito in Falconara strada Clementina, alle condizioni previste nella deliberazione n. 337/33 del 17 novembre 1958.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 1959
GRONCHI
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 46. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-05-12;406#art-1