Art. 1
In vigore dal 1 lug 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 31 ottobre 1958, n. 965;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1958-1959, esiste la necessaria disponibilità;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 492 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1958-59, è autorizzata la prelevazione di L. 3.500.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli del medesimo stato di previsione per il detto esercizio finanziario:
Cap. n. 584. - Compensi speciali, ecc......... L. 3.000.000 Cap. n. 586. - Indennità, ecc. per le missioni, ecc.. L. 500.000
L. 3.500.000
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1959
GRONCHI
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 18. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-05-09;365#art-1