Art. 1
In vigore dal 7 ago 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934, n. 245, concernente provvedimenti a favore di marittimi inscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile ora Cassa nazionale per la previdenza marinara;
Visto l'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 915, concernente la sistemazione della previdenza marinara;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Sulla proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Agli effetti della determinazione della misura dei contributi e della pensione, le competenze degli inscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara si intendono stabilite secondo la tabella di competenza media allegata al presente decreto in relazione al grado e alla qualifica dell'iscritto e al genere della nave e della navigazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 aprile 1959
GRONCHI
JERVOLINO - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato atta Corte dei conti, addì 20 luglio 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 113. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-20;498#art-1