Art. 2
In vigore dal 7 lug 1959
Il prezzo di vendita al pubblico del suddetto tipo di pietrine focaie è stabilito in Lit. 30 (trenta) per ogni pietrina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 aprile 1959
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 23. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-20;387#art-2