Art. 2

In vigore dal 7 lug 1959
Il prezzo di vendita al pubblico del suddetto tipo di pietrine focaie è stabilito in Lit. 30 (trenta) per ogni pietrina. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 aprile 1959 GRONCHI SEGNI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1959 Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 23. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-20;387#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Immissione alla vendita di un nuovo tipo di pietrine focaie. — Testo vigente | Portale Normativo