Art. 1
In vigore dal 24 giu 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 739;
Veduto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 970, con il quale è stata istituita in Sciacca una Scuola tecnica agraria;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1959, è istituito in Sciacca un Istituto tecnico agrario statale.
Con la stessa decorrenza è soppressa la Scuola tecnica agraria statale di Sciacca. I locali e tutto quanto costituisce il patrimonio e le dotazioni della Scuola soppressa vengono destinati all'istituzione del nuovo Istituto ai sensi dell'art. 22 della legge 15 giugno 1931, n. 889.
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto stesso, sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-20;1406#art-1