Art. 2

In vigore dal 27 giu 1959
Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di San Secondo di Pinerolo e Prarostino nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di San Secondo di Pinerolo, alla data del presente decreto. È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nello art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di San Secondo di Pinerolo, che sarà inquadrato negli organici dei nuovi comuni di San Secondo di Pinerolo e di Prarostino, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 aprile 1959 GRONCHI SEGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1959 Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 2. - VILLA
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Art. 2 Ricostituzione del comune di San Secondo di Pinerolo, in provincia di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo