Art. 1
In vigore dal 19 giu 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 4 marzo 1958, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1958, n. 64, con la quale è stato costituito, in provincia di Roma, il comune di Magliano Romano, con distacco dal comune di Campagnano;
Considerato che, ai sensi di detta legge, il Governo della Repubblica è stato autorizzato a provvedere, con decreto Presidenziale, alla delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni interessati;
Visto il progetto di delimitazione territoriale, costituito da due piante planimetriche e dalla relazione descrittiva dei confini, vidimato dall'Ufficio del Genio civile di Roma;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
I confini fra i comuni di Campagnano e Magliano Romano, in provincia di Roma, sono determinati secondo la linea risultante dalle piante planimetriche e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1959
GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 182. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-16;322#art-1