Art. 2
In vigore dal 16 giu 1959
Il presente decreto ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello in cui sarà stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli affari civili e penali pendenti davanti alla Pretura di Alcamo alla data predetta - fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento - se provenienti dal territorio del comune di Camporeale, sono, di ufficio, devoluti alla cognizione della Pretura di Monreale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1959
GRONCHI
SEGNI - GONELLA - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 173. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-16;319#art-2