Art. 88

In vigore dal 1 gen 1960
La cementazione della tubazione di ancoraggio deve essere effettuata fino alla superficie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-88

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Art. 88 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo