Capo III

Art. 8

In vigore dal 29 dic 1996
La coltivazione delle miniere deve essere eseguita secondo le regole della tecnica in modo da non pregiudicare l'ulteriore sfruttamento del giacimento. Qualora la coltivazione della miniera non venga condotta nei modi di cui al comma, precedente, il Ministro per l'industria, ed il commercio, su proposta dell'ingegnere capo e..., può imporre le prescrizioni del caso. Ai fini anzidetti è in facoltà dell'ingegnere capo di prescrivere per determinate miniere la redazione di programmi anche poliennali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-8

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Art. 8 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo