Art. 1
In vigore dal 7 lug 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;
Visto il decreto Presidenziale 27 agosto 1955, n. 1040 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 16 novembre 1955), con il quale fu assoggettata alla tutela della pubblica Amministrazione una parte del territorio del comune di Roma;
Ritenuta la necessità di estendere l'assoggettamento alla tutela della pubblica Amministrazione a tutto il territorio del comune di Roma;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il voto 8 settembre 1958, n. 1828, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee nel territorio del comune di Roma sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 aprile 1959
GRONCHI
SEGNI - TOGNI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 22. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-07;386#art-1