Art. 1

In vigore dal 2 lug 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, concernente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificato dalla legge 28 luglio 1950, n. 595, relativa alla costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica, commerciale all'estero; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio e ad interim per il tesoro, e per l'industria ed il commercio; Decreta: Articolo unico L', punti 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, è modificato come segue: 1) dal direttore generale per lo sviluppo degli scambi presso il Ministero del commercio con l'estero; 2) dal direttore generale per il personale e per gli affari generali presso il Ministero del commercio con l'estero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 aprile 1959 GRONCHI SEGNI - DEL BO - PELLA - TAMBRONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti addì 12 giugno 1959 Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 8. - VILLA
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Art. 1 Modificazione dell'art. 1, punti 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, recante norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595, relativa alla costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero. — Testo vigente | Portale Normativo