Art. 2
In vigore dal 31 mag 1959
All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni tre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il termine entro il quale le opere di cui al precedente dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni dieci, sempre a far tempo dalla data suddetta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 aprile 1959
GRONCHI
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 121. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-07;260#art-2