Art. 1

In vigore dal 14 giu 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1958, con il quale la Cassa di risparmio delle province lombarde è stata autorizzata ad istituire, presso il proprio Credito fondiario, una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della citata legge 11 marzo 1958, n. 238; Visto il proprio decreto 30 luglio 1958, n. 845, che ha approvato lo statuto della predetta Sezione autonoma; Vista la delibera in data 27 ottobre 1958 della Commissione centrale di beneficenza della Cassa di risparmio delle province lombarde; Sentito il, Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Dopo il primo comma dell'art. 3 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle province lombarde, è introdotto un nuovo comma del seguente tenore: "La Sezione potrà emettere, in serie speciali, obbligazioni in valuta estera, collocabili e pagabili all'estero, con la osservanza delle vigenti norme valutarie". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 marzo 1959 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1959 Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 165. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-03-19;314#art-1

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Art. 1 Integrazione dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle province lombarde. — Testo vigente | Portale Normativo