Art. 1
In vigore dal 15 mag 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Decreta:
Il Ministro proponente è autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, una quota dell'eredità del dott. Lino Comessatti, farmacista, disposta a favore dello Stato con due testamenti olografi portanti la medesima data del 4 febbraio 1952, pubblicati con verbali del 9 e 25 ottobre 1952 del notaio Alfredo Cavalieri di Udine.
La quota di eredità è costituita: da merce del valore di L. 2.619.373 esistente nella farmacia "Giacomo Comessatti" di Udine alla data (28 settembre 1952) di morte del testatore che ne era comproprietario; da mobilia, della farmacia del valore di L. 150.000; da beni immobili rustici ed urbani situati a Tavagnacco ed a Udine in comune ed indivisi tra i germani Lino e Guido Comessatti, del valore di lire 13 milioni; da crediti vari per l'importo di L. 831.270.
La quota del compendio ereditario del de cuius destinata allo Stato ha il valore di complessive L. 16.600.643.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 marzo 1959
GRONCHI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 87. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-03-19;210#art-1