Art. 1
In vigore dal 15 mag 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Viste le leggi 31 ottobre 1958, numeri 965 e 975;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1958-59, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Cap. n. 87. - Stipendi, ecc............. L. 300.000.000 Cap. n. 108. - Stipendi, ecc............ L. 295.000.000 Cap. n. 131. - Stipendi, ecc........... L. 1.308.337.000 Cap. n. 133. - Spesa per retribuzioni ai professori incaricati, ecc......................... L. 1.000.000.000 Cap. n. 243. - Retribuzioni, ecc........... L. 5.895.000
L. 2.909.232.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 marzo 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 93. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-03-19;209#art-1