Art. 9
In vigore dal 26 apr 1959
Per il rilascio di certificati nominativi di piena proprietà e di quelli di usufrutto con pagamento condizionato o a termine, sarà utilizzato, con le modalità di cui al primo comma dell', il solo corpo del titolo nominativo di piena proprietà, al quale verrà unito, all'atto del rilascio, un foglio diviso in sessanta compartimenti per l'annotazione del pagamento delle rate di interessi. Il pagamento di ciascuna di dette rate sarà effettuato su ordinativo emesso dalla Direzione generale del Debito pubblico, secondo le vigenti disposizioni.
Il corpo del certificato nominativo di piena proprietà con compartimenti verrà completato con l'aggiunta, sul prospetto, dopo la leggenda esistente sopra la data di rilascio, delle parole ", dalla sezione di Tesoreria provinciale presso la quale è assegnato il pagamento..... (segue l'indicazione del termine o della condizione).". Analoga aggiunta verrà effettuata anche sul prospetto del certificato di usufrutto con compartimenti, ferma restando l'altra "Certificato d'usufrutto), di cui al secondo comma dell'.
Sul rovescio del corpo del titolo verranno depennate entrambe le leggende per i certificati di usufrutto con compartimenti, mentre per quelli di piena proprietà verrà depennata soltanto quella esistente lungo il margine inferiore della cornice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-03-05;127#art-9